Area riservata

Condizioni di Vendita


Le Presenti condizioni generali (qui di seguito “CONDIZIONI”) costituiscono

parte Integrante di tutti i contratti di vendita delle piastrelle ed altro materiale ceramico

(qui di seguito PRODOTTI”) di cui sia parte la SILCERAMICHE SPA (qui

di seguito “VENDITORE”). Salvo singoli casi in cui esse siano state derogate con espresse pattuizioni scritte a firma del VENDITORE, esse costituiranno la

disciplina esclusiva di tali vendite. Se una o più parti di tali CONDIZIONI o dei

singoli contratti che le includano risultassero invalide, le CONDIZIONI generali o

particolari resteranno valide nel loro complesso; le parti non valide saranno sostituite

con pattuizioni che si avvicinino il più possibile alla originaria volontà delle parti.

 

1 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA – CONSEGNA DEI PRODOTTI

1.1. Il contratto si intende concluso alle condizioni specificate sulla Conferma d’Ordine del VENDITORE se l’acquirente non solleva nessuna obiezione entro il termine di 5 giorni lavorativi. In ogni caso, la consegna della merce al vettore equivarrà ad accettazione da

parte dell’acquirente delle condizioni confermate dal VENDITORE.

1.2. L’ ordine non confermato per iscritto in nessun caso potrà intendersi accettato

salvo esecuzione del medesimo da parte del VENDITORE mediante spedizione

o consegna dei PRODOTTI. La consegna parziale dei PRODOTTI ordinati non

comporta l’accettazione dell’intero ordine, ma solo di quella parte di PRODOTTI

effettivamente consegnati.

1.3. Salvo diverso accordo scritto, i PRODOTTI e la resa degli stessi in Italia e

all’estero viene gestita secondo la formula “Franco Fabbrica”.

1.4. Salvo diverso accordo, tutte le date indicate come termine di consegna si

intendono a titolo indicativo.

 

2 – CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI – GARANZIA – RECLAMI

2.1. I PRODOTTI sono garantiti conformi alle Norme UNI-DIN-EN attualmente in vigore. La nostra garanzia è limitata ai materiali di prima scelta, con tolleranza del 5% (cinque per cento). Qualsiasi garanzia per vizi rimane quindi espressamente esclusa per i materiali di seconda e di terza scelta o di stock e per le partite occasionali. Le collezioni sono materiali soggetti a variazioni cromatiche e/o di venatura essendo prodotti della natura e dell’uomo pertanto le differenze di tonalità non possono essere denunciate come vizio del materiale.

2.2. Eventuali reclami e contestazioni dovranno essere notificati, a pena di decadenza, a mezzo lettera raccomandata, unicamente presso la nostra Sede Amministrativa, prima della posa in opera del materiale e comunque entro il termine perentorio di gg. 8 dalla ricezione del materiale e in ogni caso prima della sua successiva vendita a terzi.

2.3. La posa in opera del materiale determina la decadenza dall’azione per vizi comportando rinuncia implicita alla garanzia di cui all’art. 1490 c.c. Il materiale deve essere controllato e miscelato prima della messa in opera, non si accettano contestazioni per il materiale posato.

2.4. In ogni caso la garanzia del VENDITORE comprende unicamente la sostituzione del materiale riscontrato difettoso con esclusione di ogni ulteriore e diversa obbligazione.

2.5. Eventuali contestazioni sul materiale non daranno diritto all’Acquirente di sospendere o ritardare in tutto o in parte il pagamento nei termini pattuiti, ai sensi dell’articolo 3.

2.6. Ogni questione relativa all’accertamento dei vizi, del diritto alla garanzia, alla determinazione del danno ed alla sua quantificazione che non possa essere bonariamente risolta tra le parti sarà rimessa all’arbitrato libero di un arbitro unico da costituirsi e svolgersi secondo il regolamento della Camera Arbitrale istituita presso il Centro Ceramico Bologna che le parti dichiarano di accettare incondizionatamente ed inappellabilmente.

2.7. Il VENDITORE non risponde per reclami dovuti ad una classificazione del

materiale ceramico da parte di organismi di controllo e/o certificazione esteri

diversa da quella Italiana, sulla base di specifiche tecniche che non corrispondano

a quelle utilizzate dal VENDITORE. Eventuali expertise tecnici attivati dagli acquirenti

dovranno necessariamente basarsi sulla conformità del materiale venduto

alle specifiche tecniche indicate dal VENDITORE in vigore in Italia.

 

3 -PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

3.1. I prezzi di vendita dei PRODOTTI sono quelli indicati nel listino del VENDITORE

in vigore al momento della conferma dell’ordine. In casi di contratti di

vendita a consegne ripartite Il prezzo, se non convenuto fermo per iscritto, sarà

quello del listino in vigore al momento delle singole consegne. Per tutti I PRODOTTI

destinati all’ estero I prezzi potranno essere calcolati, a scelta dal VENDITORE,

nella valuta estera del paese di destinazione o in Euro.

3.2. Tutte le spese bancarie e di negoziazione sono a carico dell’Acquirente. In caso di ritardo dei pagamenti, Il VENDITORE avrà diritto a percepire, senza alcuna necessità di messa in mora, oltre agli eventuali danni, un interesse moratorio pari al tasso ufficiale di sconto in Italia maggiorato del 3%.

3.3. Il mancato o ritardato pagamento, anche parziale, del prezzo o del corrispettivo nei termini pattuiti è causa di risoluzione ex. art. 1456 CC del contratto cui si riferisce e giustifica in ogni caso, ex art. 1460 CC, il rifiuto di adempiere eventuali ulteriori obbligazioni contrattuali e di annullare l’evasione di eventuali altri ordini in corso, senza che il compratore possa avanzare pretese di compensi, indennizzi od altro.

3.4. Nessuna eccezione, salvo quelle di nullità, annullabilità e rescissione del contratto, può essere opposta dall’acquirente, al fine di ritardare od evitare il pagamento.

 

 

4 – AGENTI DEL VENDITORE

4.1. Gli agenti del VENDITORE promuovono le vendite e non sono autorizzati

ad agire in nome e per conto del VENDITORE salvo specifica autorizzazione

scritta.

4.2. Gli ordini trasmessi dagli agenti non vincolano Il VENDITORE e devono

quindi essere espressamente accettati per iscritto dal VENDITORE stesso.

 

5-RISERVATO DOMINIO

5.1. E’ convenuto tra le parti che la vendita dei PRODOTTI è effettuata con riserva di proprietà a favore del VENDITORE sino al totale pagamento del prezzo pattuito, ai sensi dell’art. 1523 CC e seguenti.

5.2. Il rischio di deperimenti della merce passa all’acquirente al momento della consegna del materiale al vettore.

5.3. Nella vendita all’ estero, nel caso in caso in cui la merce sia venduta e consegnata a clienti terzi prima del passaggio di proprietà nell’ambito di normali rapporti commerciali dell’Acquirente stesso, la riserva di proprietà a favore del VENDITORE permane anche nei confronti del terzo dove la legge lo consenta.

5.4. In caso di mora dell’Acquirente Il VENDITORE potrà, senza necessità di

alcuna formalità, compresa la messa in mora, ritirare tutta la merce oggetto di

riservato dominio ed eventualmente, se la legge lo consente, tutti i titoli di credito

verso terzi ad essa afferenti con riserva di ogni ulteriore opportuno rimedio In via

giudiziale per Il pregiudizio subito.

 

6 – FORZA MAGGIORE

6.1. Il VENDITORE non è responsabile nei confronti dell’Acquirente per ogni inadempimento, compreso la mancata o ritardata consegna, causata da eventi al di fuori del suo ragionevole controllo quali, a titolo meramente indicativo: mancata o ritardata consegna dei materiali di lavorazione da parte dei fornitori, aumento eccezionale e imprevedibile dei costi delle materie prime o dell’energia, guasti agli impianti, scioperi ed altre azioni sindacali, interruzione dei flussi energetici, sospensione o difficoltà del trasporti.

 

7 – DIRITTO APPLICABILE – FORO COMPETENTE

7.1. I contratti di vendita destinata all’esportazione in cui sia parte il VENDITORE sono regolati dalla legge italiana.

7.2 Foro competente per tutte le controversie relative alle vendite dei PRODOTTI da parte del

VENDITORE e dei rapporti connessi a tali vendite è il foro della sede legale del VENDITORE anche qualora l’azione promossa riguarda titoli di credito rilasciati al VENDITORE quali mezzi di pagamento.

 

8 – EFFETTIVITA’ DI CIASCUNA CONDIZIONE

Le condizioni generali di vendita sopra riportate non devono assolutamente intendersi come clausole di puro stile. Esse sono effettive e rappresentano fedelmente la volontà negoziale delle parti.