Condizioni di Vendita
Le Presenti condizioni
generali (qui di seguito “CONDIZIONI”) costituiscono
parte Integrante di
tutti i contratti di vendita delle piastrelle ed altro materiale ceramico
(qui di seguito
PRODOTTI”) di cui sia parte la SILCERAMICHE SPA (qui
di seguito “VENDITORE”).
Salvo singoli casi in cui esse siano state derogate con espresse pattuizioni
scritte a firma del VENDITORE, esse costituiranno la
disciplina esclusiva di
tali vendite. Se una o più parti di tali CONDIZIONI o dei
singoli contratti che
le includano risultassero invalide, le CONDIZIONI generali o
particolari resteranno
valide nel loro complesso; le parti non valide saranno sostituite
con pattuizioni che si
avvicinino il più possibile alla originaria volontà delle parti.
1 – CONCLUSIONE DEL
CONTRATTO DI VENDITA – CONSEGNA DEI PRODOTTI
1.1. Il contratto si
intende concluso alle condizioni specificate sulla Conferma d’Ordine del
VENDITORE se l’acquirente non solleva nessuna obiezione entro il termine di 5
giorni lavorativi. In ogni caso, la consegna della merce al vettore equivarrà
ad accettazione da
parte dell’acquirente
delle condizioni confermate dal VENDITORE.
1.2. L’ ordine non
confermato per iscritto in nessun caso potrà intendersi accettato
salvo esecuzione del
medesimo da parte del VENDITORE mediante spedizione
o consegna dei
PRODOTTI. La consegna parziale dei PRODOTTI ordinati non
comporta l’accettazione
dell’intero ordine, ma solo di quella parte di PRODOTTI
effettivamente
consegnati.
1.3. Salvo diverso
accordo scritto, i PRODOTTI e la resa degli stessi in Italia e
all’estero viene
gestita secondo la formula “Franco Fabbrica”.
1.4. Salvo diverso
accordo, tutte le date indicate come termine di consegna si
intendono a titolo
indicativo.
2 – CARATTERISTICHE DEI
PRODOTTI – GARANZIA – RECLAMI
2.1. I PRODOTTI sono
garantiti conformi alle Norme UNI-DIN-EN attualmente in vigore. La nostra
garanzia è limitata ai materiali di prima scelta, con tolleranza del 5% (cinque
per cento). Qualsiasi garanzia per vizi rimane quindi espressamente esclusa per
i materiali di seconda e di terza scelta o di stock e per le partite
occasionali. Le collezioni sono materiali soggetti a variazioni cromatiche e/o
di venatura essendo prodotti della natura e dell’uomo pertanto le differenze di
tonalità non possono essere denunciate come vizio del materiale.
2.2. Eventuali reclami
e contestazioni dovranno essere notificati, a pena di decadenza, a mezzo
lettera raccomandata, unicamente presso la nostra Sede Amministrativa, prima
della posa in opera del materiale e comunque entro il termine perentorio di gg.
8 dalla ricezione del materiale e in ogni caso prima della sua successiva
vendita a terzi.
2.3. La posa in opera
del materiale determina la decadenza dall’azione per vizi comportando rinuncia
implicita alla garanzia di cui all’art. 1490 c.c. Il materiale deve essere
controllato e miscelato prima della messa in opera, non si accettano
contestazioni per il materiale posato.
2.4. In ogni caso la
garanzia del VENDITORE comprende unicamente la sostituzione del materiale
riscontrato difettoso con esclusione di ogni ulteriore e diversa obbligazione.
2.5. Eventuali
contestazioni sul materiale non daranno diritto all’Acquirente di sospendere o
ritardare in tutto o in parte il pagamento nei termini pattuiti, ai sensi dell’articolo
3.
2.6. Ogni questione
relativa all’accertamento dei vizi, del diritto alla garanzia, alla
determinazione del danno ed alla sua quantificazione che non possa essere
bonariamente risolta tra le parti sarà rimessa all’arbitrato libero di un
arbitro unico da costituirsi e svolgersi secondo il regolamento della Camera
Arbitrale istituita presso il Centro Ceramico Bologna che le parti dichiarano
di accettare incondizionatamente ed inappellabilmente.
2.7. Il VENDITORE non
risponde per reclami dovuti ad una classificazione del
materiale ceramico da
parte di organismi di controllo e/o certificazione esteri
diversa da quella
Italiana, sulla base di specifiche tecniche che non corrispondano
a quelle utilizzate dal
VENDITORE. Eventuali expertise tecnici attivati dagli acquirenti
dovranno
necessariamente basarsi sulla conformità del materiale venduto
alle specifiche
tecniche indicate dal VENDITORE in vigore in Italia.
3 -PREZZI E CONDIZIONI
DI PAGAMENTO
3.1. I prezzi di
vendita dei PRODOTTI sono quelli indicati nel listino del VENDITORE
in vigore al momento
della conferma dell’ordine. In casi di contratti di
vendita a consegne
ripartite Il prezzo, se non convenuto fermo per iscritto, sarà
quello del listino in
vigore al momento delle singole consegne. Per tutti I PRODOTTI
destinati all’ estero I
prezzi potranno essere calcolati, a scelta dal VENDITORE,
nella valuta estera del
paese di destinazione o in Euro.
3.2. Tutte le spese
bancarie e di negoziazione sono a carico dell’Acquirente. In caso di ritardo
dei pagamenti, Il VENDITORE avrà diritto a percepire, senza alcuna necessità di
messa in mora, oltre agli eventuali danni, un interesse moratorio pari al tasso
ufficiale di sconto in Italia maggiorato del 3%.
3.3. Il mancato o
ritardato pagamento, anche parziale, del prezzo o del corrispettivo nei termini
pattuiti è causa di risoluzione ex. art. 1456 CC del contratto cui si riferisce
e giustifica in ogni caso, ex art. 1460 CC, il rifiuto di adempiere eventuali
ulteriori obbligazioni contrattuali e di annullare l’evasione di eventuali
altri ordini in corso, senza che il compratore possa avanzare pretese di
compensi, indennizzi od altro.
3.4. Nessuna eccezione,
salvo quelle di nullità, annullabilità e rescissione del contratto, può essere
opposta dall’acquirente, al fine di ritardare od evitare il pagamento.
4 – AGENTI DEL
VENDITORE
4.1. Gli agenti del VENDITORE
promuovono le vendite e non sono autorizzati
ad agire in nome e per
conto del VENDITORE salvo specifica autorizzazione
scritta.
4.2. Gli ordini
trasmessi dagli agenti non vincolano Il VENDITORE e devono
quindi essere
espressamente accettati per iscritto dal VENDITORE stesso.
5-RISERVATO DOMINIO
5.1. E’ convenuto tra
le parti che la vendita dei PRODOTTI è effettuata con riserva di proprietà a
favore del VENDITORE sino al totale pagamento del prezzo pattuito, ai sensi
dell’art. 1523 CC e seguenti.
5.2. Il rischio di deperimenti
della merce passa all’acquirente al momento della consegna del materiale al
vettore.
5.3. Nella vendita all’
estero, nel caso in caso in cui la merce sia venduta e consegnata a clienti
terzi prima del passaggio di proprietà nell’ambito di normali rapporti
commerciali dell’Acquirente stesso, la riserva di proprietà a favore del VENDITORE
permane anche nei confronti del terzo dove la legge lo consenta.
5.4. In caso di mora
dell’Acquirente Il VENDITORE potrà, senza necessità di
alcuna formalità,
compresa la messa in mora, ritirare tutta la merce oggetto di
riservato dominio ed
eventualmente, se la legge lo consente, tutti i titoli di credito
verso terzi ad essa
afferenti con riserva di ogni ulteriore opportuno rimedio In via
giudiziale per Il
pregiudizio subito.
6 – FORZA MAGGIORE
6.1. Il VENDITORE non è
responsabile nei confronti dell’Acquirente per ogni inadempimento, compreso la
mancata o ritardata consegna, causata da eventi al di fuori del suo ragionevole
controllo quali, a titolo meramente indicativo: mancata o ritardata consegna
dei materiali di lavorazione da parte dei fornitori, aumento eccezionale e
imprevedibile dei costi delle materie prime o dell’energia, guasti agli impianti,
scioperi ed altre azioni sindacali, interruzione dei flussi energetici, sospensione
o difficoltà del trasporti.
7 – DIRITTO APPLICABILE
– FORO COMPETENTE
7.1. I contratti di
vendita destinata all’esportazione in cui sia parte il VENDITORE sono regolati
dalla legge italiana.
7.2 Foro competente per
tutte le controversie relative alle vendite dei PRODOTTI da parte del
VENDITORE e dei
rapporti connessi a tali vendite è il foro della sede legale del VENDITORE
anche qualora l’azione promossa riguarda titoli di credito rilasciati al VENDITORE
quali mezzi di pagamento.
8 – EFFETTIVITA’ DI
CIASCUNA CONDIZIONE
Le condizioni generali
di vendita sopra riportate non devono assolutamente intendersi come clausole di
puro stile. Esse sono effettive e rappresentano fedelmente la volontà negoziale
delle parti.